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Uno studio ed un'analisi dell'offerta ricettiva dei bed & breakfast in Sicilia

di Loriana Caponnetto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA, POLITICA- DESP
Corso di Laurea Magistrale in MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Federica Murmura
Anno Accademico: 2017/2018

1.4 - Le politiche fiscali per la gestione di un B&B

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali attinenti la gestione di una attività ricettiva adibita a B&B, come già citato prima, possiamo dire che questa è una struttura particolare, gestita da privati, per cui in linea di massima non è richiesta l’apertura di Partita Iva, il titolare infatti è tenuto solamente all’emissione di una ricevuta semplice, non fiscale, redatta in duplice copia, per gli importi incassati a seguito della sua attività.
Come citato testualmente dall’art.88 della legge regionale siciliana del 23/12/2000, già trattata precedentemente, gli esercenti hanno l'obbligo del rilascio all'ospite di “una ricevuta numerata prodotta in duplice copia”, del tipo madrefiglia, “di cui la "madre" resterà al proprietario del B&B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite”.
Una riflessione più approfondita merita il discorso relativo alla Partita Iva.
È stabilito infatti che, qualora l'attività venga svolta in modo continuato, essa debba essere trattata secondo quanto previsto dal regime fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quindi con l'esercizio di contabilità semplificata o ordinaria.
Quando invece si preveda di esercitarla in periodi di tempo discontinui e limitati, non sarà richiesta l'apertura di partita I.V.A. in quanto attività non continuativa.
È possibile comunque che il proprietario-gestore decida di portare avanti l’attività non in modo saltuario durante l’anno, che prevede l’apertura solo per 270 giorni complessivi, ma di continuarla senza interruzioni evitando quindi la chiusura prevista di 90 giorni. In tal caso sarà anch’egli obbligato a procurarsi la Partita Iva e la struttura sarà quindi considerata a tutti gli effetti come qualsiasi altra attività svolta in forma imprenditoriale, distinta da quella a carattere familiare.
L'esercizio nell’ una o nell'altra forma comporta sostanziali differenze a livello fiscale, previdenziale e contabile.
In realtà occorre sottolineare che ad oggi non esistono parametri certi o numerici per definire i criteri per i quali un'attività di B&B sia definita imprenditoriale e non più occasionale.
Infatti, nonostante non ci sia una quantificazione del concetto di "abitualità" o di "occasionalità", non esiste nemmeno una specifica casistica che consenta di verificare l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria in sede di ispezioni e verifiche.
Ne deriva, in definitiva, che non è possibile indicare in maniera certa e definita i limiti entro i quali l'attività svolta richieda l'apertura della partita IVA.
È comunque possibile individuare alcuni elementi che, qualora presenti, possono costituire probabili indizi dell'esercizio di un’attività d'impresa per gli Enti accertatori incaricati al controllo di evasione dell’Iva.
In linea generale possiamo dire si tratti di tutti quegli elementi che in qualche modo possono contrastare con la natura originaria del B&B, relativi quindi alla compresenza del titolare e degli ospiti, alla destinazione dell'immobile e ad una normale ed informale conduzione familiare.
Più specificatamente, possiamo individuare i presupposti dell’occasionalità dell’attività quando non ricorrano le condizioni dettate dagli art. 2082, 2083 e 2195 del C.C.:

Art. 2082 Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

Per concludere, nella fattispecie possono essere considerati probabili indizi dell’esercizio di attività d’impresa svolta in forma imprenditoriale un elevato turn-over degli ospiti; l’utilizzo di uno o più collaboratori o una diversa destinazione dell’immobile rispetto a quella dichiarata, che sia rivolta a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (ad esempio la costituzione di una reception).
In ultimo, altro potenziale elemento può essere individuato nell’offerta di servizi rivolti agli ospiti, aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per un B&B nonché una pubblicità svolta in maniera periodica o ricorrente su riviste, periodici o Internet.
In conclusione, è possibile stabilire che qualora si verifichino, in tutto o in parte queste fattispecie, ed in caso di dubbio per il titolare dell’attività sul verificarsi o meno del requisito dell’abitualità, risulta prudente propendere per l’apertura della partita IVA. 34 2. Il settore turistico ricettivo in Italia.