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Progetto B.B&B - Business Plan Bio Bed and Breakfast

di Veronica Chiavari e Amedeo Mattozzi
Università di Roma "Tor Vergata"
Facoltà di Economia
Esercitazione corso: Creazione di impresa ed imprenditorialità minore
Anno Accademico:
2013/2014
Docente: Prof. Francesco Scafarto
Veronica Chiavari
Amedeo Mattozzi

16 - Quadro normativo

La procedura per aprire un bed&breakstast ovviamente deve attenersi al rispetto delle regole e delle normative per quanto riguarda la loro naturale classificazione di strutture recettive. Svolgendo un'attività "alberghiera" (denominazione molto azzardata) si devono rispettare dei requisiti in termini di alloggio (ampiezza camere in mq, corridoi che consentano la privacy, bagni secondo determinate predisposizioni ecc ecc), in termini di requisiti igenico sanitari che attengano al buon funzionamento della struttura e siano in rispetto della tutela della persona. Molto importante il requisito per quanto riguarda la comunicazione degli ospiti alla P.S. infatti anche i B&B come le altre strutture ricettive, sono tenuti a comunicare alla locale autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli ospiti.
La normativa di riferimento sono le leggi regionali che stabiliscono requisiti per tali strutture (per esempio nel Lazio il numero di stanze usufruibili a tale servizio è di 3,in altre regioni si arriva anche a 5 o 6), quindi per la nostra regione abbiamo il REGOLAMENTO REGIONALE del 24 ottobre 2008, n. 16: Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere (Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 130 del 7 novembre 2008 al Bollettino ufficiale n. 41 della Regione Lazio) composta dai seguenti articoli:

Progetto B.B&B - Foto 37

la procedura di apertura di un B&B è molto semplice: bisogna innanzitutto consultare la legge regionale e dunque prendere nota di tutte le classificazioni della struttura e se la propria struttura può essere adibita a tale fine. Bisogna poi recarsi presso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del proprio Comune e richiedere e compilare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e presentare eventuali allegati che essa richiede (documenti di identità, atti notarili, se lo stabile è stato oggetto di compravendita, planimetrie, copia del documento attestante la stipula di apposita assicurazione per rischi di responsabilità). Sono inoltre da presentare due copie dell'autorizzazione sopracitata una subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari da parte dell'Ausl e la seconda è rivolta ai Vigili del Fuoco per ottenere il certificato di prevenzione incendi. I passi successivi riguardano l'avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Riguardo a queste procedure vanno consultati gli uffici competenti in quanto ci potrebbero essere delle differenze tra regione e regione. I Comuni possono applicare un diritto di istruttoria per la gestione della SCIA variabile da 30 a 150 Euro. E' necessario a recarsi presso l'Agenzia delle Entrate competente per il rilascio del numero di Partita IVA, ai fini dell'emissione di regolari fatture per l'esercizio dell'attività e l'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA di Roma.

TRATTAMENTO FISCALE
L'attività di affittacamere rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA: i proventi percepiti sono comprensivi della percentuale di aliquota (pari al 10% per questa categoria di ricavi). Anche i costi dovranno essere contabilizzati al netto dell'IVA. Deve trattare naturalmente di costi afferenti alla produzione del reddito: qualora l'attività di affittacamere venga svolta presso la propria abitazione è necessario separare quelli relativi all'attività di ospitalità da quelli sostenuti dalla famiglia. Sul reddito prodotto, calcolato sottraendo ai proventi al netto dell'IVA i costi imputabili all'esercizio al netto dell'IVA e le quote di ammortamento riferite a costi pluriennali, l'operatore pagare le imposte sui redditi, l'IRAP, l'INPS e l'INAIL, se dovuto.

INPS
Chi esercita l'attività di affittacamere è soggetto al versamento dei contributi calcolati sul reddito di impresa: in deroga al metodo contributivo applicato a tutti gli imprenditori, il calcolo dell'INPS viene fatto senza l'applicazione di alcun minimo contributivo. Pertanto l'importo da versare sarà pari al reddito di impresa moltiplicato per l'aliquota contributiva.

INAIL
Nell'ipotesi di impresa individuale, l'obbligo di assicurarsi presso l'INAIL sussiste solo nel caso in cui vi sia la collaborazione di uno o più coadiuvanti quali i membri della famiglia, addetti all'uso di attrezzature e all'esercizio di attività che comportino un rischio di infortunio come ad esempio del forno per le colazioni, di attrezzature come aspira polveri e lucidatrici per la pulizia.

Come allegato al business plan sono inserite la legge regionale e la relativa dichiarazione di inizio attività.