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La tutela del turismo nella giurisprudenza costituzionale

di Fabio Frisenda
Università degli Studi “Roma Tre”
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale
Relatore: Chiar.mo Prof. Alfonso Celotto
Anno Accademico 2015 - 2016

3.4 - La riforma del Titolo V della Costituzione in relazione ai bed and breakfast

Con le modifiche apportate alla Costituzione dalla legge 3/2001 Cost. l'espressione «turismo e industria alberghiera» è scomparsa dal testo dell'art. 117, ma la competenza legislativa regionale in materia di turismo permane ed anzi risulta più ampia. Conseguentemente, la Corte ha riconosciuto che tale materia appartiene alla competenza residuale delle Regioni, in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazioni dello Stato.

Mentre nel vecchio articolo 117 Cost. le competenze erano ripartite tra Stato e Regioni, spettando a queste ultime solo la possibilità di dettare norme di dettaglio nelle materie indicate nel testo, il nuovo articolo 117 Cost. inverte questa clausola prevedendo nel secondo comma un elenco di competenze riservate allo Stato, materie di interesse generale per le quali risulta indispensabile una disciplina comune ed uniforme: politica estera, rapporti internazionali, ordinamento civile e penale, determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, moneta, tutela dell'ambiente, difesa delle forze armate, giurisdizione, ordine pubblico e istruzione.

Nel terzo comma dell'art. 117 Cost. vengono elencate le materie affidate alla potestà concorrente, dove la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservati alle legge di Stato.

Tra le materie di potestà legislativa concorrente troviamo le reti di trasporto e navigazione, le professioni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.

Il comma 4 dell'art. 117 Cost. stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie, ed è questa la parte più innovativa della riforma costituzionale del 2001, in quanto in precedenza erano le materie di competenza regionale ad essere elencate; la legge di riforma, quindi, indica le materie in cui lo Stato gode di potestà legislativa esclusiva.

Possiamo quindi affermare che la riforma rafforza le Regioni sul piano dell'autonomia legislativa.

Alla luce del nuovo art. 117 Cost. va quindi riconsiderata la consistenza della materia regionale.

Si cerca di chiarire se ogni settore disciplinare del turismo, già di competenza concorrente, sia confluito nella competenza cosiddetta piena o esclusiva regionale (non soggetta alla legislazione statale di principio) o se invece alcuni settori disciplinari si siano staccati dalla materia turismo, per entrare a far parte di altra materia, fra quelle elencate dal nuovo art. 117 Cost. Possiamo in questo senso indicare che non appartiene alle materia turismo la disciplina delle professioni turistiche poichè la Corte ha affermato che rientra invece pienamente nella materia «professioni» (oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi del comma 3 dell'art.117 Cost.) e ne consegue che lo Stato è legittimato da questo momento a dettare i principi generali in materia.

Troviamo a proposito un interessante riferimento ai bed & breakfast in un caso specifico della Regione Lombardia. In quanto, ad avviso della Corte, non rientra nella materia «turismo» la disciplina dei rapporti civilistici coinvolti, la sent. n. 369/2008 ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa regionale che subordinava all'autorizzazione dell'assemblea condominiale l'esercizio nella propria unità immobiliare dell'attività di bed and breakfast, ritenuta invasiva della materia dell'ordinamento civile (di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, Cost.), perché limitativa del diritto di proprietà.

Nel novembre del 2008, con la sentenza n. 369 la Corte Costituzionale è stata costretta a intervenire sull'attività di bed and breakfast dichiarando incostituzionale la legge della Regione Lombardia che obbligava i proprietari degli appartamenti trasformati in bed and breakfast a chiedere il nulla osta dei condomini per avviare o proseguire l'attività. La Corte Costituzionale ricorda quanto stabilisce il codice civile: «Il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio» e accettate al momento dell'acquisto della casa; l'attività dei bed and breakfast, perciò, non può essere subordinata alle autorizzazioni dell'assemblea di condominio e il proprietario è perciò autorizzato di avviare liberamente il proprio esercizio.