La tutela del turismo nella giurisprudenza costituzionale
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale
Relatore: Chiar.mo Prof. Alfonso Celotto
Anno Accademico 2015 - 2016
2.4 - L’assetto normativo del turismo prima del 2001
Prima della riforma del Titolo V della Costituzione, l’art. 117 Cost. collocava il “turismo e l’industria alberghiera” fra le materie di legislazione concorrente, statale e regionale, per le quali spettava allo Stato determinare i principi fondamentali della materia.
La legge “quadro” o “cornice” che definiva le competenze regionali in materia di turismo all’interno di un quadro unitario di riferimento risale al 1983 (legge n. 217). La sua disciplina è stata fatta valere (in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 195/1986) sia per le Regioni ordinarie, sia per quelle speciali, nonostante queste ultime includessero il turismo tra le materie di competenza “esclusiva” o “piena” nelle proprie norme statutarie (equiparate alle norme costituzionali).
Nella seconda metà degli anni Novanta, la riforma Bassanini (iniziata con la legge n. 59/1997) ha accelerato il processo di devoluzione delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste agli enti locali in virtù del principio di “sussidiarietà”, di preferenza di attribuzione delle competenze agli enti più prossimi alla comunità locale. In materia di turismo, il D.lgs. n. 112/1998 da un lato ha previsto che i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico fossero stabiliti dallo Stato d’intesa con le Regioni (art. 44), dall’altro che le Regioni potessero conferire funzioni amministrative in materia di turismo agli enti locali qualora non richiedessero “l’unitario esercizio a livello regionale” (art. 3). Tale impostazione è stata poi ripresa per tutte le materie di competenza regionale dal novellato art. 118 della Costituzione.