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Il fenomeno dei Bed and Breakfast nella realtà del turismo moderno

di Viviana Hutter
Istituto Universitario Navale di Napoli
Facoltà di Economia - Corso di Management delle Imprese Turistiche

Relatore: Chiar.mo Prof. Franco Garbaccio
Tesi di laurea di: Viviana Hutter

2.3 - Identikit del B&B italiano: analogie e divergenze tra le legislazioni regionali

Passiamo ora ad analizzare i punti fondamentali delle leggi regionali che riconoscono il B&B come struttura ricettiva a sé stante, con la denominazione esplicita di ricettività Bed and Breakfast o come esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione.

Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei caratteri principali delle normative regionali che fanno riferimento all'attività di B&B:

Una lettura attenta della diverse normative regionali consente di verificare l'esistenza di tratti comuni, tali da configurare una sorta di modello di B&B, ed apre, allo stesso tempo, una serie di spazi nei quali si inseriscono ambiguità di notevole portata, che certo non favoriscono una visione univoca del fenomeno.

Al di là delle differenze che si riscontrano nelle varie leggi istitutive, gli elementi caratterizzanti del B&B, ovvero quelli che contribuiscono a definirlo e fanno sì che esso si distingua dalle altre strutture ricettive, sono i seguenti:

  • Il B&B per sua stessa natura non è impresa; le normative richiedono che sia esercitato in modo saltuario (od occasionale o per periodi ricorrenti stagionali) e/o che il servizio sia fornito avvalendosi della normale organizzazione familiare. Per esercizio saltuario si intende, nella maggior parte delle regioni, un'attività che viene sospesa per almeno 90 giorni all'anno, anche non consecutivi . In Piemonte il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i 270 giorni; l'attività deve essere esercitata una volta per almeno 45 giorni continuativi, mentre i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno. La legge della Regione Liguria invece specifica che per ospitalità occasionale o saltuaria si intende quella esercitata per non oltre 240 giorni all'anno, anche consecutivi. L'ANBBA, nel proprio Codice di Autoregolamentazione, ha stabilito per i propri soci, nelle regioni in cui ciò non sia specificato, che l'attività sia interrotta annualmente per almeno 60 giorni anche non continuativi. La non imprenditorialità in realtà rappresenta un limite solo apparente: il non essere equiparati ad un'impresa rappresenta per gli operatori un approccio più leggero dal punto di vista burocratico e fiscale. Il B&B si caratterizza come un'attività occasionale, un servizio di ospitalità reso da una famiglia che apre la propria casa ed accoglie ospiti di passaggio, e non viene vissuta con le caratteristiche che sono proprie di un'impresa. Questo è un fattore estremamente importante per coloro che iniziano quest'attività semplicemente come integrativa del reddito e non avrebbero la forza, o l'interesse, per occuparsene a tempo pieno. È in questo senso che le leggi regionali prevedono un periodo obbligatorio di chiusura, perché è insita in questo modello ricettivo una forte idea di occasionalità.
     
  • Il B&B è strettamente legato, secondo tutte le leggi regionali, alla gestione di tipo familiare. A questa condizione, non è sempre necessario che le camere siano offerte nello stesso appartamento in cui vive la famiglia-gestore: si deve però trattare dello stesso edificio o, nel caso della Regione Marche, Valle d'Aosta e Puglia, di uno distante al massimo 50 metri. La maggior parte delle leggi regionali richiede che l'esercizio sia praticato presso l'abitazione del gestore; questo significa che gli ospiti dovranno condividere la struttura abitativa con la famiglia-gestore.
     
  • Il numero delle camere che si possono mettere a disposizione degli ospiti è limitato: nella maggior parte dei casi possono essere utilizzate al massimo tre camere da letto; l'Abruzzo e l'Emilia Romagna ne prevedono 4 e la Puglia 6. Il più delle volte la legge fissa anche il numero massimo di posti letto da riservare ai clienti che, a seconda della regione considerata, può variare: nel Lazio ed in diverse altre regioni è pari a sei, in Umbria otto, in Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia dieci.
     
  • I locali devono possedere i normali requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (abitabilità) per l'uso abitativo . Le norme regionali spesso sottolineano che non sono necessari cambi d'uso dell'immobile. "L'immobile, pertanto, non cambia destinazione d'uso, ma va eventualmente adeguato".
     
  • L'operatore, in aggiunta a quelle comunque richieste per le abitazioni ad uso civile e di prassi nella normale gestione familiare, deve rispettare delle specifiche norme di natura igienica a tutela della salute e del benessere dei propri ospiti. La più diffusa è relativa all'erogazione, esclusivamente a chi è alloggiato ,di cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. La maggior parte delle leggi regionali, infatti, prevede che, senza un'autorizzazione specifica della Camera di Commercio alla somministrazione di alimenti, per l'attività di Bed & Breakfast possono venire offerte all'ospite solo prime colazioni composte da alimenti confezionati e sigillati o al massimo riscaldati. Per cibi confezionati si intendono quegli alimenti posti in confezioni chiuse e con data di scadenza fissata dal produttore, (prodotti industriali, di pasticceria ecc.). Detti alimenti devono essere monouso, ossia una volta aperta la confezione devono essere consumati in giornata e le parti rimanenti di quella confezione non possono essere più offerte agli ospiti nei giorni successivi. Lo stesso discorso vale per i surgelati, anche se per praticità è ammesso il consumo degli alimenti della confezione aperta nell'arco di tempo di due giorni. Queste regole servono in ogni caso per identificare il responsabile di eventuali cibi avariati che, se il gestore di B&B si attiene scrupolosamente a quanto detto, è sempre il produttore. Il gestore infatti, che peraltro non è autorizzato a somministrare alimenti sfusi a parte frutta e pane la cui freschezza è facilmente riconoscibile, se rispetta le date di scadenza e le regole suddette evita in tal modo pene e sanzioni nel caso di cibi avariati. In ogni caso l'onere della prova è a carico del gestore. Fa eccezione la normativa della Regione Marche, che prevede che la colazione sia costituita per il 70% da prodotti tipici della zona, direttamente confezionati o acquistati da aziende o cooperative agricole della regione. La Regione Umbria invece sancisce che la colazione sia a base di prodotti tipici confezionati e non manipolati. In Emilia Romagna, Puglia e Basilicata non si prevede nulla relativamente al tipo di prima colazione da servire agli ospiti.
     
  • Pulizia dei locali e fornitura della biancheria: Due dei servizi principali dell'attività sono la pulizia dei locali e la fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno. Mentre la prima deve avvenire di norma quotidianamente, la seconda deve essere effettuata almeno due volte a settimana e ad ogni cambio di cliente. Alcune leggi regionali, come quelle del Lazio, chiedono un cambio biancheria una volta a settimana. Non vi sono altre specifiche riguardo ai detersivi da usare o alla qualità della biancheria.
     
  • La procedura per aprire un B&B è molto semplice:
     
    - è sufficiente disporre dei locali in proprietà o in affitto (nella maggior parte delle regioni, come si è già detto, può essere utilizzata solo l'abitazione di residenza);
    - non è richiesta alcuna autorizzazione particolare, ma è sufficiente recarsi presso l'Ufficio Turistico del proprio Comune di residenza oppure presso l'Azienda di Promozione Turistica (quest'ultima soluzione vale per i grandi centri urbani) e fare denuncia di inizio attività, comunicando i prezzi che si intendono praticare. Una volta comunicati i prezzi all'Ufficio di cui sopra e dimostrata l'abitabilità dei propri locali, dal giorno seguente l'attività è in regola. Fa eccezione la Regione Campania, ex art.2 L.R. 5/2001, dove sono necessari 30 giorni di attesa. I prezzi, con il timbro del Comune, andranno poi affissi dietro alla porta di ogni camera degli ospiti. Nella maggior parte delle regioni il prezzo è completamente a discrezione del gestore.
    - Il servizio di alloggio e prima colazione, se esercitato occasionalmente, non è assoggettato all'IVA, come chiarito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione 155/2000. Infatti, il presupposto soggettivo d'imponibilità all'IVA, ai sensi dell'art.4 DPR 26 ottobre 1972, n.633, sussiste solo qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientrino in un'attività esercitata per professione abituale. Ne consegue, in via generale, che l'esclusione dal campo di applicazione del tributo sussiste solo se l'attività viene esercitata in modo non sistematico e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità. Pertanto, il carattere saltuario dell'attività di fornitura di "alloggio e prima colazione", che si identifica sostanzialmente con quello di occasionalità, ne consente in via generale l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva. Ciò sempreché, ovviamente, tale attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell'esercizio dell'attività stessa. L'operatore di B&B "saltuario" e "non professionale" sarà dunque un semplice privato che, operando senza ricorrere alla partita IVA, è esonerato da tutta una serie di altri adempimenti prettamente legati alla natura imprenditoriale dell'attività: tenuta della contabilità IVA, contribuzione INPS , iscrizione alla Camera di Commercio, eventuale iscrizione all'INAIL e così via. Per la Regione Sicilia la Partita IVA è richiesta al solo fine dell'erogazione dei fondi regionali e non come requisito essenziale.
    - I proventi derivanti all'attività sono soggetti all'IRPEF. L’attività di Bed & Breakfast realizza redditi della categoria "diversi", di cui all’articolo 81 del Tuir. Il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione, debitamente documentate (art.85 del DPR n.197). Giova precisare che si considerano inerenti ai fini fiscali, e sono pertanto deducibili, le spese e gli altri componenti negativi nel limite in cui si riferiscono a ricavi o a proventi che concorrono a formare il reddito imponibile. L'insieme delle caratteristiche del B&B delineate dalle diverse leggi regionali si ritiene che evidenzi, in linea generale, la carenza di professionalità nell'esercizio del servizio di fornitura di "alloggio e prima colazione", ricavabile, oltre dalla dizione letterale delle disposizioni regionali che ne danno la definizione, dallo spirito stesso delle leggi che posizionano, sotto il profilo amministrativo, l'attività in questione al limite tra l'ospitalità volontaria e l'ospitalità imprenditoriale. In particolare, la compresenza del titolare e degli ospiti nelle unità immobiliari messe a disposizione lasciano intendere che l'attività non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per fini commerciali, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità. È, altresì, da ritenere che rientrino nella normale conduzione e manutenzione dell'immobile i servizi di pulizia delle stanze e di prima colazione, forniti unitamente alla messa a disposizione dei locali, resi in assenza di autorizzazioni sanitarie e senza l'impiego di particolari strumentazioni tecniche, ma avvalendosi della normale organizzazione familiare. Va precisato che è classificabile come reddito d'impresa, di cui al Capo VI del citato DPR n.197, l'attività di servizi in questione svolta in forma abituale, ancorché non esclusiva, anche senza l'organizzazione in forma d'impresa. Per esercizio in forma abituale dell'attività d'impresa deve intendersi "un normale, costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n.7/1496 del 30 aprile 1977)". Ciò trova conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n.180 del 14 dicembre 1998 e n.155 del 13 ottobre 2000 che, ai fini IVA, riconoscono l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'attività in esame a condizione che non sia svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. È chiaro che, se esercitata in forma societaria, l'attività in questione, anche se svolta in modo occasionale, è invece sempre assoggettata alle disposizioni in materia di reddito d'impresa. Il Ministero delle Finanze, a differenza di ciò che ha fatto con l'IVA, non si è pronunciato circa il trattamento da riservare ai proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività di B&B ai fini delle imposte sui redditi. Non trattandosi di redditi conseguiti nell'esercizio di un'impresa, i proventi devono sicuramente essere inquadrati tra i "redditi diversi" di cui all'art.81, DPR n.197/86. Sorge tuttavia il problema di individuarne, nell'ambito di tale articolo, l'esatta collocazione: potrebbero essere considerati infatti come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi della lettera i), o, eventualmente, come redditi derivanti dalla sublocazione di beni immobili di cui alla lettera h). In entrambi i casi, vanno dichiarati dal percettore riportandoli nel quadro RL del modello UNICO o nel quadro D del modello 730. In base all'art.85 del DPR n.917/86, i redditi diversi di cui alle predette lettere i) e h) sono determinati, come differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificatamente inerenti la loro produzione, opportunamente documentate . Ma dato che l'attività di B&B è svolta dal gestore presso la propria abitazione, come si fa a stabilire quali costi sono relativi all'attività di ospitalità e quali invece sarebbero stati ugualmente sostenuti dalla famiglia? Non esistono regole prefissate; occorre semplicemente usare il buon senso ed arrivare così a disporre di argomentazioni difendibili.
    Al fine di documentare la riscossione delle somme, il gestore, non avendo partita IVA, deve rilasciare una ricevuta, non fiscale, redatta in duplice esemplare, sulla quale deve riportare la numerazione progressiva, la data di emissione, il numero di giorni di permanenza del cliente, il corrispettivo incassato. Una copia delle ricevute emesse sarà trattenuta dal titolare e costituirà la base per determinare l'imponibile da indicare nella dichiarazione dei redditi al netto dei costi sostenuti specificamente inerenti l'attività.
     
  • Il gestore di B&B è sempre tenuto ad effettuare la denuncia delle persone alloggiate all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ex art.8 della nuova Legge Quadro sul Turismo. In ogni caso, quando un cliente arriva, il titolare deve dare comunicazione alla Questura, entro le 24 ore dal momento dell'arrivo, dei dati anagrafici relativi agli ospiti, compilando un'apposita "scheda alloggio" ;
     
  • Infine il gestore, ai fini della rilevazione statistica, deve comunicare alla Provincia, su apposito modello ISTAT, il movimento degli ospiti. La frequenza di questa comunicazione e i modelli da compilare si richiedono alla Provincia o all'Ufficio Turistico del proprio Comune.
     
  • Da ultimo va segnalato che alcune regioni hanno disciplinato altre due particolari categorie di affitto, anch'esse "copiate" da formule tipicamente europee come il Bed & Breakfast. La prima è quella delle cosiddette "country houses" o "residenze rurali", che hanno una regolamentazione propria in Campania, Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche, Sardegna, Umbria e Veneto. La seconda è quella delle "residenze d'epoca", in immobili con vincolo storico-artistico, di cui si tratta nelle leggi di Toscana e Puglia.
    Le caratteristiche comuni alle specifiche normative regionali configurano un sistema abbastanza omogeneo ed univoco, legato all'uso dei locali abitativi del soggetto che svolge l'attività di B&B, ma, per poter verificare la possibilità di una politica turistica a favore dell'attività, è tuttavia necessario individuare in maniera dettagliata e precisa i suoi elementi di criticità:
     
    - Il più importante di essi concerne senz'altro la somministrazione della prima colazione. Alcune regioni hanno scelto di inserire una clausola esplicita che nega la possibilità di somministrare cibi e bevande non confezionate, consentendo solo di servire la cosiddetta colazione di "tipo continental", cioè tutto preconfezionato. Dato il significato motivazionale del turismo B&B, negare la possibilità di somministrare una prima colazione con prodotti tipici locali equivale a snaturare quel rapporto di intimità e quel desiderio di coinvolgimento del turista con la cultura del luogo che caratterizza la domanda relativa alla ricettività B&B. E' pur vero che alcune regioni presentano una realtà artigianale ed industriale nel comparto agroalimentare tale da consentire di reperire sul mercato prodotti confezionati e tuttavia tipici, di qualità elevata, realizzati in loco e magari con processi di produzione biologici. In tali contesti una norma restrittiva può essere perfino di aiuto allo sviluppo del comparto, oltre a garantire un più elevato livello qualitativo dell'offerta. Ma non in tutte le realtà tuttavia ciò è possibile. Sovente, specialmente in alcune zone rurali del Mezzogiorno, il B&B viene svolto in assenza di una produzione locale "confezionata" di prodotti tipici, per cui un'interpretazione restrittiva della norma può costringere a somministrare al turista prodotti standardizzati e generici acquistati in un supermercato, a scapito della qualità percepita dal cliente rispetto alle aspettative. Da qui la criticità connessa con questo aspetto. Ciò indica l'opportunità che la norma sia forse più cauta nel menzionare in maniera esplicita alcunché relativo alla somministrazione di cibi e bevande e suggerisce piuttosto che tali clausole siano invece oggetto di un'apposita normativa separata per l'assegnazione di un marchio, magari garantito da un'istituzione pubblica (Consorzio di Comuni, Provincia o Regione). Secondo l'ANBBA, che caldeggia il consumo dei cibi tipici dei luoghi di produzione come formaggi, salumi ecc., non è vietato comperare prodotti sfusi presso negozi del luogo a patto che i cibi, come detto, vengano consumati in giornata, freschissimi. Il latte, che va acquistato pastorizzato, il caffè ed il tè possono essere preparati al momento. Il tipo di colazione, quindi, che è possibile servire esclude la possibilità di preparare cibi in casa (torte, omelettes, ecc.). L'Associazione nazionale sta introducendo presso le Istituzioni pubbliche preposte la richiesta formale di adozione da parte dei gestori di B&B di un tesserino sanitario. Crediamo che diventerà presto obbligatorio e comunque lo è già per gli associati ANBBA. E' facile da conseguire: è sufficiente una visita medica presso la ASL, precisando che si intende offrire alimenti in un'attività di B&B. Secondo la legge italiana, infatti, la somministrazione di alimenti è vietata senza questo tesserino.
    - La disomogeneità delle legislazioni regionali: riguarda molteplici aspetti del B&B, a partire dalla dimensione massima consentita per l'esercizio dell'attività fino ad arrivare al tipo di colazione consentita, all'obbligo di residenza del gestore nella struttura B&B ed agli adempimenti obbligatori per l'avvio dell'attività.

L'esplosione di interesse inerente l'attività di B&B, ha fatto maturare, infatti, gli elementi di criticità sopra evidenziati, che lasciano, ovviamente, parecchie questioni delicate ancora aperte. Il fenomeno deve uscire dal clima dell'emergenza ed improvvisazione che lo ha finora contraddistinto per assurgere agli onori di un'attenta politica turistica. Esaurita la fase delle risposte all'emergenza episodica del Giubileo, riteniamo che sia giunto il momento d'immaginare un percorso strategico che consenta ad un segmento nuovo e fortemente in crescita dell'offerta ricettiva di andare a catturare i corrispondenti segmenti di domanda che finora hanno trovato sbocchi di qualità, dimensione ed organizzazione soddisfacenti solo all'estero.

Occorre pertanto uno sforzo per il potenziamento dell'attività, specialmente nelle aree più marginali del paese, dove esso svolge funzioni "pubbliche" di rilievo. A questo proposito, l'occasione della programmazione dei fondi europei 2000-2006 può costituire un utile momento di valorizzazione del settore, specialmente se affiancata da una riflessione più generale e strategica sul posizionamento del comparto sul mercato internazionale e sulle modalità più idonee per promuoverlo.

Lamberto Cotti ha osservato, relativamente alla Regione Emilia Romagna, che purtroppo le attività di B&B sino ad oggi avviate sono state al di sotto della aspettative a causa degli intoppi esistenti nella prima legge di disciplina del B&B . Per questo motivo la Regione Emilia Romagna ha approvato una nuova legge, la L.R. n.29 del 21.08.2001.

La considerazione del Consigliere Cotti, a nostro avviso, appare estensibile a molte altre regioni e quindi, più genericamente, al Bed & Breakfast italiano.

Quindi, alla luce delle altre esperienze legislative e soprattutto della Risoluzione 155/E che il Ministero delle Finanze ha emanato di recente, sarebbe auspicabile una riformulazione delle leggi attualmente in vigore per renderle conformi alle esigenze che sono emerse dopo l'esperienza della prima applicazione, semplificando, ove possibile, ancor più le procedure e puntando sulla qualità e sulla creazione di un prodotto distintivo e caratteristico.