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Installazione estintori e rilevatori di gas per locazioni brevi e turistiche

Installazione estintori e rilevatori di gas per locazioni brevi e turistiche

La nuova Legge del 2023 che introduce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) ha introdotto anche dei requisiti di sicurezza (estintori e rilevatori di gas) per tutte le attività di locazione breve o turistica, con o senza partita iva.

[ATTENZIONE: questa legge impone i requisiti di sicurezza solo alle locazioni brevi e turistiche, non alle altre tipologie di strutture ricettive extralberghiere, come B&B, Affittacamere, etc. Se siete un B&B o un affittacamere leggete l'ultimo paragrafo in fondo all'articolo.]

La Legge dice che tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Estintori

Per assicurare la conformità alla legge è importante acquistare o affittare estintori da fornitori certificati e assicurarsi che ogni dispositivo venga controllato regolarmente da personale qualificato.

Gli estintori devono avere le seguenti caratteristiche: capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibili

[ Nota Bene - Sono esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio. ]

Il rilevatore di monossido di carbonio deve essere conforme alla norma europea EN 50291-1:2010. Questa certificazione attesta che il dispositivo è in grado di riscontrare concentrazioni pericolose per la salute umana di monossido di carbonio (CO) e di gas combustibili.

La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.

Istruzioni per l’Installazione dei Dispositivi di Rilevazione di Gas Combustibili e Monossido di Carbonio

Posizionamento dei Dispositivi

I rilevatori di gas combustibili devono essere installati in prossimità degli apparecchi a gas (fornelli, caldaie, scaldabagni) e in luoghi dove è più probabile la fuoriuscita di gas. L’altezza di installazione dovrebbe essere indicata dal costruttore, generalmente a pochi centimetri dal soffitto.

I rilevatori di monossido di carbonio devono essere installati in ogni ambiente dove sono presenti apparecchi a combustione, come cucine e stanze con caminetti. Il dispositivo va posizionato all’altezza degli occhi di una persona seduta, di solito tra 1,5 e 2 metri dal pavimento.

Distanze di Sicurezza

Evitare di installare i rilevatori in vicinanza di finestre, porte, ventilatori, e altre aperture che possano influenzare la circolazione dell’aria, per evitare falsi allarmi o mancata rilevazione.

I rilevatori di gas combustibili non devono essere installati direttamente sopra i fornelli o altri apparecchi a gas.

Ambienti di Installazione

È importante che i dispositivi siano collocati in ambienti asciutti e lontani da umidità eccessiva, che potrebbe compromettere il loro funzionamento.

Non installare i rilevatori in ambienti con temperature estremamente alte o basse, a meno che non siano specificamente progettati per tali condizioni.

Alimentazione e Manutenzione

I rilevatori devono essere collegati a una fonte di alimentazione continua. Se il dispositivo funziona a batteria, è necessario assicurarsi che le batterie siano caricate e sostituite regolarmente.

Effettuare test periodici secondo le indicazioni del produttore per verificare il corretto funzionamento dei rilevatori. La manutenzione regolare e la sostituzione dei dispositivi secondo le scadenze consigliate sono fondamentali per garantire la sicurezza.

Segnalazione di Allarme

I dispositivi devono essere dotati di allarmi sonori e visivi chiaramente percepibili da tutti gli occupanti dell’edificio.

È raccomandato che i rilevatori siano collegati a un sistema di allarme centralizzato per garantire una risposta rapida in caso di rilevamento di gas. 

E per le altre tipologie di strutture ricettive?

Come abbiamo scritto, e come recitano le FAQ del Ministero, questa legge in particolare prende in considerazione esclusivamente le attività di locazione breve e di locazione turistica.

Per B&B, Affittacamere e in generale strutture con meno di 25 posti letto, ci si deve riferire a DM 9 aprile 1994. Tale Decreto è stato poi aggiornato e integrato da Leggi e Decreti successivi (DM 6 ottobre 2003, DM 3 agosto 2015, DM 9 agosto 2016 e DM 14 febbraio 2020, DL 29 dicembre 2022, n. 198).

Riuscire a ricostruire il percorso legislativo è complicato, ma, crediamo di non sbagliare dicendo che anche per le altre tipologie di strutture ricettive conviene adeguarsi ai medesimi obblighi delle locazioni brevi e locazioni turistiche della nuova legge oggetto di questo articolo, o di chiedere sempre al proprio referente comunale o regionale.

FONTI

FAQ Ministero del Turismo

Legge n. 191/2023 - conversione decreto “Anticipi” (Dl n. 145/2023)

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37