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Aprire un B&B in Liguria

Aprire un B&B in Liguria

Per aprire un Bed and Breakfast in Liguria occorre presentare una SCIA allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura accompagnata dalla compilazione dei seguenti documenti:

  1. l'istanza di classificazione (in bollo)
  2. il modello di classificazione
  3. la dichiarazione delle caratteristiche di qualità

Allegati da fornire:

  • copia atto costitutivo (se società)
  • rilievo planimetrico in scala 1:100 quotato (misure lineari utili al calcolo delle superfici) della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, con chiara identificazione delle camere, evidenziate con numero
  • documentazione fotografica debitamente localizzata nel rilievo planimetrico
  • copia contratto disponibilità locali (affitto, proprietà o altro)
  • copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno della struttura ricettiva
  • copia del documento di identità

È possibile far pervenire i documenti segnalati via Pec, posta elettronica, raccomandata a/r o a mano agli uffici territoriali delegati.

Il Bed and Breakfast in Liguria

Ecco i punti principali da conoscere per chi vuole aprire un B&B in Liguria.

  1. Sono bed & breakfast le strutture ricettive in cui è fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura.

    Se gestito in forma imprenditoriale l'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere, mentre i bed & breakfast con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.
     
  2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.
     
  3. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dall'Ente competente in tre livelli: 1 sole, 2 soli, 3 soli.
     
    L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive.
     
  4. I titolari dei bed & breakfast in considerazione della specificità della tipologia di ospitalità che viene offerta nella propria abitazione, sono tenuti a:

    - garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24;

    - consentire agli ospiti l'accesso e la permanenza nella propria abitazione anche in caso di loro assenza;

    - concordare con gli ospiti, nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella "B&B" le modalità di arrivo e partenza;

    - garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine.
     
  5. Le camere devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
     
    - Nelle camere a due letti è consentito collocare, in presenza di una superficie ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 1 di mq 6 per ogni posti letto, fino ad un massimo di due letti aggiuntivi. I letti aggiunti nei bed & breakfast classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o devono essere a scomparsa, mentre per i livelli di uno e due “soli” possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.

    - Per gli esercizi di bed & breakfast esistenti o per quelli nuovi insediati o da insediarsi in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati se classificate al primo livello e a 8 e 12 metri quadrati per gli altri livelli di classificazione.

    - In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.

    - Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.

    - È consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.

    - L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve essere effettuato senza dover attraversare le camere da letto e/o i servizi destinati ai titolari o ad altri ospiti. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.
     
  6. I prezzi da applicare per l'alloggio sono liberi, ma annualmente vanno comunicate alla Regione Liguria tramite un modello predefinito.
     
  7. Gli arrivi e le presenze dei clienti devono essere comunicati all'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT.
     
  8. Il Titolare è obbligato a segnalare gli alloggiati alla P.S.

Approfondimento
La segnalazione obbligatoria degli alloggiati alla Polizia
Le comunicazioni obbligatorie dei B&B all'Istat e alle Regioni

Codice Identificativo Citr

La Regione rilascia ai titolari delle strutture ricettive un codice identificativo turistico regionale (CITR) univoco per ogni singola struttura ricettiva.

Tale codice deve essere pubblicato a cura dei titolari delle strutture ricettive nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.

Come ottenere il Codice Citr

Il Codice Citra per le Locazioni Turistiche

Richiesta del Codice Citra

Legge Regionale

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 - "Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche"

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32

Comunicazioni presenze obbligatorie Regione / Istat

La Regione Liguria ha realizzato il sistema regionale di rilevazione dei flussi turistici delle strutture ricettive (Rimovcli).

Il sistema sostituisce la modalità di invio della modulistica cartacea e semplifica la comunicazione dei dati giornalieri dei flussi turistici delle strutture ricettive.

Il sistema consente di assolvere all'obbligo di comunicazione di dati mediante l'utilizzo dei propri sistemi gestionali.

Una volta effettuata la registrazione del cliente i gestionali sono in grado di produrre giornalmente un file xml con i dati richiesti a fini statistici da esportare sul sistema regionale.

L'adesione al sistema, facoltativa nel 2013, dal 2014 diventa obbligatoria.

È stato predisposto elenco delle software house e dei relativi software gestionali che ad oggi sono stati testati e verificati compatibili con il sistema regionale consultabile nella pagina che fornisce le istruzioni su come aderire al sistema di rilevazione.

Adesione al Sistema Regionale di rilevazione dei flussi turistici